Buongiorno,
Il decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014
all'art. 2, afferma che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne e l'assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro.
Volevo sapere ma anche il contratto di baby sitter rientra in questa categoria?
A leggere il dlgs sembrerebbe che non esistano categorie di lavoratori esclusi.
A mio parere riguarda non solo le baby sitter (che e' la prima categoria a cui naturalmente viene da pensare, proprio per la peculiarita' della loro mansione) ma anche la piu' vasta platea di tutti i collaboratori domestici, colf,badanti,cuochi, autisti ecc., che lavorano in quelle famiglie dove vive anche un minore (meno di 18 anni?).
ATTENZIONE QUESTO E' SOLO IL MIO PARERE PERSONALE. N O N S O N O. U N. L E G A L E.
Mi permetto di suggerire al Sig Pierobon, una volta interpretata la cosa, di darne la piu' ampia visibilita' nel sito, e se possibile inserire nel programma , sezione assunzione, un alert che avvisi il datore di lavoro di tate obbligo.
Grazie e saluti.
Carlo
la legge prevede tale obbligo per tutti i lavoratori e in questa categoria vengono compresi anche i collaboratori domestici.
L'obbligo si applica ai soli rapporti che vengono instaurati a partire dal 3 aprile 2014 e va fatta dal datore di lavoro all'ufficio del casellario giudiziale, dopo essersi fatto rilasciare un'autorizzazione dal collaboratore domestico.
Il Ministero del Lavoro, interpretando la legge, ha chiarito che colf, badanti e babysitter a contatto costante con minori non sono soggetti obbligati alla richiesta del certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.