Come procedere in caso di licenziamento (x giustificato motivo oggettivo) in presenza di contratto di lavoro ripartito con due badanti che prestino l'opera alternativamente 1 trimestre ciascuna (Badante A: 1° e 3° trimestre; Badante B: 2° e 4° Trimestre). Oltre alla comunicazione scritta, ovviamente ad entrambe, come comportarsi per l'indennità sostitutiva del preavviso? Hanno entrambe il diritto a percepirla e se si, con quale modalità: 7,5 giorni al 100% o 15 giorni al 50% ciascuna? Oppure il diritto spetta solo alla badante B (15 giorni al 100%) che attualmente presta la propria opera?
non c'è una norma che regola il caso specifico e quindi vale sempre la regola della norma generale per cui un collaboratore ha comunque diritto al preavviso in base all'anzianità.
E' quindi corretto che ad entrambe le collaboratrici venga pagata l'indennità sostitutiva di mancato preavviso di 15 giorni ma rapportato al part-time, dunque al 50%.