Buongiorno. Mia zia ha alle dipendenze da circa due anni una colf addetta ai lavori domestici, 6 ore alla settimana (due giorni da 3 ore). A metà agosto, mentre la colf era in vacanza, la zia ha avuto problemi di salute con ricovero in ospedale e da quel momento in poi ha avuto necessità di una badante anzichè di una colf. Ha contatto la vecchia collaboratrice per informarla di quanto accaduto e siccome lei non era disposta a fare la badante le ha comunicato di non presentarsi al lavoro al ritorno dalle vacanze. Dopo un po' di giorni di indecisione mia zia ha inviato alla signora la lettera di licenziamento (8 giorni di preavviso) con data di cessazione 20/09. Ovviamente il preavviso non è stato lavorato per volontà di mia zia.
A questo punto chiedo: deve retribuire tutte le ore che avrebbe dovuto effettuare dal 01/09 (rientro dalle ferie) al 20/09 oppure solo quelle cadenti nel periodo di preavviso (13/9-20/9)?
Ringrazio e saluto.
Il preavviso deve sempre essere lavorato. Dunque va pagato in aggiunta al periodo fino al 20.09 perchè non può essere sostituito da ferie.
Nel frattempo il periodo dall'1 al 20 potrebbe essere segnato come ferie solo se vi è accordo, considerato che le prestazioni non sono state effettuate per volonta di una parte.
Buongiorno,
se la badante non rientra dalle ferie da fine agosto e io vorrei licenziarla senza preavviso? Il preavviso facendo il licenziamento deve essere pagato o lavorato?
Lei ad oggi ha maturato 5 giorni di ferie quindi i giorni restanti è possibile mettere assenza non retribuita?
se la badante non si ripresenta, è possibile licenziarla per giusta causa dopo alcuni giorni di assenza ingiustificata.
In questo caso il preavviso non va pagato.
Le assenze non vanno segnate come giorni di ferie (altrimenti si convalida l'assenza) e le ferie maturate verranno retribuite come non godute nell'ultimo cedolino paga.