mancato pagamento
- mikela
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Offline Autore della discussione
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Il mio datore di lavoro,a mancato il pagamento dei contributi per anno 2008,io personalmente per miei motivi vorrei rinunciare ,e posibile?
da mikela
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- Francesco_Pierobon
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Offline
- Messaggi: 2091
Quindi è sufficiente che non faccia niente!
Ricordo agli utenti che questo forum è comunque un angolo tecnico riguardante problematiche sul programma webcolf e che le domande aventi carattere di consulenza non sempre hanno un post di risposta.
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da Francesco_Pierobon
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- mikela
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Offline Autore della discussione
- Messaggi: 2
Dalla sua risposta capisco che non facendo niente poso rinunciare al pagamento dei contributi per 2008,ma vorrei sapere se e soggeto a sanzioni o multe in questo senso e che cosa succede se mi licenzio .Vi ringrazio anticipatamente per la risposta!
da mikela
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- Caronte Pizzuto
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la copertura previdenziale e assicurativa, in italia, è obbligatoria in tutti i rapporti di lavoro, e qunidi anche nel lavoro domestico.
il lavoratore non può rinunciare ai contributi previdenziali, ed il datore di lavoro che non provvede al versamento di quanto dovuto viene sanzionato dall'INPS che sui contributi omessi vi applica le sanzioni civili previste.
Comunque, la legge 388/2000 prevede per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al TUR (3, 25%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, all’ 8,75% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n 388 art. 116 c. 8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della citata L . 388/2000 art. 116 c. 8 lettera b)
- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 8,75% annuo;
Ciao Virgilio
il lavoratore non può rinunciare ai contributi previdenziali, ed il datore di lavoro che non provvede al versamento di quanto dovuto viene sanzionato dall'INPS che sui contributi omessi vi applica le sanzioni civili previste.
Comunque, la legge 388/2000 prevede per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al TUR (3, 25%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, all’ 8,75% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n 388 art. 116 c. 8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della citata L . 388/2000 art. 116 c. 8 lettera b)
- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 8,75% annuo;
Ciao Virgilio
da Caronte Pizzuto
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- Francesco_Pierobon
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Offline
- Messaggi: 2091
La ringrazio per il suo preciso contributo.
Francesco Pierobon
Francesco Pierobon
da Francesco_Pierobon
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