Dovendo ricorrere all'assunzione di un lavoratore per prestazioni esclusivamente di attesa dalle 21 alle 6.30 di mattina x 6 gg alla settimana (vedi art.12 sotto riportato), dove non vi è prestazione lavorativa ma solo di presenza notturna, per quante ore sono dovuti i contributi (se dovuti)?
E la retribuzione mensile di cui alla tabella E (prevista per i prestatori esclusiv. d'attesa per l'orario compreso tra le 21 e le 8 di mattina) può essere riproporzionata?
"Art. 12
(Prestazioni esclusivamente d'attesa)
Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla Tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da Tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti.
Tabella E
Presenza notturna (valori mensili)
LIV. UNICO 609,54"
Il ragionamento è questo: essendo in regime di convivenza la colf dovrebbe eseguire prestazioni d'attesa (quindi pagate sostanzialmente meno) per 54 ore settimanali, diviso 6 fanno 9 ore per notte.
I contributi quindi andrebbero pagati su 54 ore settimanali.
La retribuzione non può essere riproporzionata: il concetto del contratto collettivo è che, in regime di convivenza, si alternano periodi di lavoro a quelli di riposo, in realtà la paga è dovuta indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate essendo determinata in una sorta di forfait.
La persona da assumere non sarà convivente, ma svolgerà la sua prestazione di attesa solo ed esclusivamente in quella fascia oraria, poi tornerà a casa propria.
Inizierebbe il servizio alle ore 18,30 fino alle ore 6,30 di mattina x 6 giorni alla settimana.
Come scritto nell'art. 12 del ccnl, intendevo retribuire la lavoratrice in questo modo:
dalle ore 18,30 fino alle ore 21 = 2,5 ore x 6 gg alla settimana con la retribuzione oraria di cui alla tabella C (non conviventi) e dalle ore 21 alle ore 6,30 pagarle la retribuzione forfettaria di cui alla tabella E (prestazioni esclusivamente di attesa (consentendole il completo riposo notturno).
Assisterebbe una persona autosufficiente e per questo non è richiesta alcuna sorveglianza o prestazione discontinua durante la notte (come invece regolamenta l'art. 11).
E' corretto come ho pensato di gestire il rapporto?
E i contributi su quante ore se di notte è retribuita per la sola "presenza"?
Se si lavora di notte,già da qualche anno è stato introdotto un apposito profilo professionale per chi lavora di notte.
La categoria comprende il personale non infermeristico,espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali notturne all'infanzia,ad anziani,a portatori di handicap o ammalati,qualora la durata della prestazione sia interamente compresa tra le 20 e le 8 del giorno dopo.
La relativa retribuzione minima è articolata su tre livelli, BS,CS,DS.
Con il rinnovo del 1996 è ora prevista una ulteriore figura professionale detta categoria unica,che si identifica in coloro che vengono assunti esclusivamente per garantire la sola presenza notturna definita prestazione d'attesa,dalle 21 alle 8 del giorno dopo,la retribuzione per tale prestazione è di € 609,54.
15 ore al livello C alla settimana = 15 (ore alla settimana) x 5,91 (paga oraria) x 4,334 (settimane medie al mese) = 384 Euro
a cui vanno sommati 609 Euro per un totale di 993 Euro.
Penso sarebbe meglio pensare ad un tradizionale livello BS che, per un tempo pieno, prevede una paga mensile di 791,59 Euro anche se il rapporto come da lei prospettato sarebbe corretto.
Ho chiamato anche i sindacati (Cisl - uff. lavoratori domestici) che mi hanno dato la loro interpretazione ai fini del corretto inquadramento:
- pagare le ore di lavoro dalle 18.30 alle 21 x 6 giorni sett.li come da tabella C (non conviventi) e su queste ore pagare i contributi;
- per le ore di sola PRESENZA NOTTURNA pagare l'indennità di € 609,54 (a forfait, liv. unico) con l'obbligo di garantire il riposo notturno. Mi riferiscono di considerarla un'indennità, sul quale non si pagano i contributi in quanto non vi è prestazione lavorativa ma esclusivamente "presenza/attesa".
Pertanto alla lavoratrice spetta:
(retr./h liv. B Super non conviventi = € 5,60)
2,50 ore x 6 gg = 15 ore sett. x 52/12 = 65 ore mesie mensili x 5,60€ = € 364,00
+ indennità per la presenza notturna = € 609,54 (intera anche se la presenza sarà fino alle 6,30).
Contributi su 65 ore mensili
La lavoratrice potrebbe svolgere anche una prestazione lavoraiva diurna part time da altro datore di lavoro in quanto assunta per 15 ore settimanali con obbligo di presenza notturna fino alle 6.30 (ma con il completo riposo notturno), indicando in modo preciso e dettagliato sul contratto il tipo di assistenza e di prestazione da svolgere, nonchè la fascia oraria lavorativa e di esclusiva "attesa".
Francamente mi convince poco l'ipotesi che l'assistenza notturnasi possa considerare una semplice indennità.
Estremizziamo il concetto (in modo da provare a capire se il ragionamento è giusto): supponiamo che lei chieda alla lavoratrice di svolgere un solo giorno a settimana l'entrata anticipata, magari alle 19 mentre poi chiede di prendere servizio normalmente alle 21.
Vorrebbe dire che lei pagherebbe i contributi solamente per due ore x quattro settimane, pur impiegando la sua badante per tutte le notti per le quali percepisce un'indennità...
Ci credo solo se l'INPS le risponde che va bene, per il resto mi sembra "fuffa"...
Re: Art. 12 Ccnl: PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE DI ATTESA
7 Anni 8 Mesi fa #5014
Anonimi
Salve, sarei interessato anche io.
I patronati e i sindacati insistono che non c'e' prestazione quindi no contribuzione, ma alcune sedi Inps indicano 25 ore (??).
Altre sedi Inps sembra siano concordi con no retribuzione.
Mi chiedo come si possa fare l'assunzione online (???).
solo in un posto mi e' stato detto che e' come essere conviventi ma se l'orario va dalle 21.00 alle 8.00 sono piu' di 10 ore, esattamente 11 e quindi si sforerebbe il massimo settimanale, quindi la ratio della norma forse non era quella. (??).
Art. 12 Ccnl: PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE pr nottur
3 Anni 9 Mesi fa #7027
cleo
Buona sera,non riesco capire faccio 2 notti la settimana piu 2 giorni.-Ho visto pagamenti per contributi solo per ore di giorno,-Allora quelli 2 notte la settima non si paga contributi??Grazie.-