malattia

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malattia è stato creato da DEBENI

Posted 12 Anni 9 Mesi fa #2454
La mia collaboratrice domestica deve subire un intervento, deve farne comunicazione all'INPS.
L'intervento cade nel suo periodo di ferie, come mi devo comportare con il conteggio dei giorni di ferie?

Grazie Emanuela
da DEBENI
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Risposta da Adriano al topic Re:malattia

Posted 12 Anni 9 Mesi fa #2455
La malattia interrompe il decorso delle ferie. Nel cedolino paga, quindi, dovrà conteggiare la malattia e non le ferie. La malattia non è pagata dall'Inps. Le consiglio anche di vedere se vi sono i requisiti affinchè la Cassa Colf copra alcune delle spese mediche della sua collaboratrice.



DEBENI ha espresso, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, la seguente opinione:

La mia collaboratrice domestica deve subire un intervento, deve farne comunicazione all'INPS.
L'intervento cade nel suo periodo di ferie, come mi devo comportare con il conteggio dei giorni di ferie?

Grazie Emanuela

da Adriano
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Risposta da DEBENI al topic Re:malattia

Posted 12 Anni 9 Mesi fa #2458
GRAZIE PER IL SUGGERIMENTO MA A QUESTO PUNTO MI SORGE UN'ALTRA DOMANDA:
COME POSSO SAPERE SE LA MIA COLLABORATRICE HA I REQUISITI PER IL RIMBORSO DI ALCUNE SPESE MEDICHE DA PARTE DI CASSA COLF?

Grazie Emanuela
da DEBENI
  • Adriano
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Risposta da Adriano al topic Re:malattia

Posted 12 Anni 9 Mesi fa #2460
Il diritto alle prestazioni si attiva quando la somma annua delle quote raggiunge i 25 euro



PRESTAZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI



Art.7 (Prestazioni)



Indennità giornaliera in caso di ricovero e di convalescenza



La CAS.SA.COLF provvede a corrispondere ai dipendenti iscritti ai sensi del precedente art. 3, di:



- Indennità Giornaliera in caso di Ricovero con intervento chirurgico;

- Indennità Giornaliera in caso di Ricovero senza intervento chirurgico;

- Indennità Giornaliera in caso di Ricovero per parto;

- Indennità Giornaliera in caso di Convalescenza.



Il tutto come qui di seguito specificato:

a) in caso di ricovero con pernottamento, dovuto a malattia, infortunio o parto, in istituti di cura pubblici o privati, il dipendente iscritto ai sensi del precedente Art. 4 ha diritto alla corresponsione di un’indennità di € 20,00 per ciascun giorno di ricovero successivo al 2° giorno e per un periodo non superiore a 20 giorni per persona e per anno civile.

Tale indennità non è corrisposta in caso di ricovero in forma di day-hospital.



b) in caso di ricovero con pernottamento, dovuto a malattia od infortunio o parto con intervento chirurgico, in istituti di cura pubblici o privati, di durata pari o superiore a 3 giorni, il dipendente ha diritto ad una indennità di € 20,00 per ogni giorno di convalescenza certificata dal medico, dopo la dimissione dall’istituto di cura, qualora non sia stato in grado di svolgere la propria attività lavorativa ed indipendentemente da tale limitazione qualora si tratti di convalescenza conseguente a parto con intervento chirurgico.

Tale indennità viene corrisposta per il numero di giorni pari a quelli certificati dal medico con un massimo di 10 giorni per persona e per anno civile.



Definizioni



Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili; per malattia si intende qualunque alterazione dello stato di salute che non sia malformazione o difetto fisico, anche non dipendente da infortunio; per malformazione si intende deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite e per difetto fisico si intende deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose e/o traumatiche acquisite; per Istituto di cura si intende ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche; per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante pernottamento; per intervento chirurgico si intende qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito ai fini terapeutici.



Esclusioni



L’indennità giornaliera non viene corrisposta in caso di ricovero derivante da:

le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto. In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie.
la cura delle malattie mentali;
le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici;
le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto);
i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio;
gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale;
i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo;
il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;
gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato;
le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale.




Rimborso delle spese sostenute per ticket di Alta Specializzazione



La CAS.SA.COLF provvede a rimborsare integralmente ai dipendenti iscritti i ticket sanitari, nel limite di € 300,00 per persona e per anno civile, relativi alle prestazioni di alta specializzazione indicate nell’allegato A) al presente regolamento, effettuate presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate.




Diritto alle prestazioni

a) il dipendente ha diritto alle prestazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 qualora a suo nome siano stati regolarmente versati con continuità, anche da datori di lavoro differenti, contributi di assistenza contrattuale di cui ai precedenti Articoli 5 e 6 relativamente ai quattro trimestri precedenti al trimestre durante il quale è occorso l’evento (ricovero, convalescenza, pagamento del ticket) in relazione al quale si chiede la prestazione, purchè l’importo complessivo dei contributi di assistenza contrattuale versati in questi quattro trimestri a nome del dipendente (anche da parte di datori di lavoro differenti) non risulti inferiore ad € 25,00 (venticinque/00).

Qualora il ricovero e l’eventuale conseguente convalescenza siano a cavallo di due trimestri contributivi i quattro trimestri da considerare sono comunque quelli precedenti al trimestre durante il quale il ricovero è iniziato.

Per quanto riguarda il rimborso dei ticket, la relativa richiesta deve essere inviata trimestre per trimestre con riferimento a tutti i ticket pagati in ciascun trimestre. Anche in tal caso i quattro trimestri da considerare sono quelli precedenti al trimestre nel quale sono stati pagati i ticket di cui si chiede il rimborso;

b) Il datore di lavoro ha diritto alle prestazioni assicurative di cui al precedente punto 3, qualora, fermo restando quanto stabilito al medesimo punto 3 ultimo comma, abbia regolarmente versato con continuità contributi di assistenza contrattuale, anche a nome di differenti dipendenti del settore domestico, sia nei quattro trimestri precedenti quello durante il quale è avvenuto l’infortunio, sia nel trimestre in cui l’infortunio è avvenuto.

Il diritto alla prestazione è però subordinata al fatto che i contributi di assistenza contrattuale come sopra versati nei quattro trimestri precedenti quello durante il quale è avvenuto l’infortunio siano nel loro complesso non inferiori ad €uro 25,00;

c) sia i dipendenti sia i datori di lavoro non hanno diritto alle rispettive prestazioni di cui al presente Art. 7 relativamente agli eventi (rispettivamente ricovero, pagamento di ticket, infortunio) avvenuti durante il primo trimestre di iscrizione alla CAS.SA.COLF;

d) qualora l’evento al quale la prestazione si riferisca avvenga durante il secondo trimestre, oppure durante il terzo trimestre oppure durante il quarto trimestre dall’inizio dell’iscrizione, la prestazione sarà erogata solo dopo che siano stati versati regolarmente e continuativamente i contributi di assistenza contrattuale per quattro trimestri a far capo dall’iscrizione e la relativa documentazione che attesti l’avvenuto versamento con regolarità e continuità dei contributi di assistenza contrattuale sia pervenuta alla CAS.SA.COLF;

e) il requisito della continuità sussiste quando siano stati versati i contributi di assistenza contrattuale con il codice F2 in ciascun trimestre, indipendentemente dalla loro entità e dal numero di settimane coperte; il requisito della continuità non viene meno se l’omissione contributiva è dovuta a malattia o infortunio del dipendente, nei limiti del periodo di conservazione del posto stabiliti dal CCNL, purchè la malattia o l’infortunio vengano attestati alla CAS.SA.COLF con certificazione proveniente dal Servizio Sanitario Nazionale o da sanitario con esso convenzionato, fermo restando che il diritto alla prestazione è subordinato al fatto che i contributi di assistenza contrattuale versati nei quattro trimestri precedenti quello durante il quale è avvenuto l’evento siano nel loro complesso non inferiori ad € 25,00;

f) il diritto degli iscritti alle prestazioni della CAS.SA.COLF si prescrive in 18 mesi; il diritto alle prestazioni assicurative si prescrive a termini di legge.





PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE O DA ESSO ACCREDITATE



Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici) (“anche digitale”)

Angiografia
Artrografia
Broncografia
Cisternografia
Cistografia
Cistouretrografia
Clisma opaco
Colangiografia intravenosa
Colangiografia percutanea (PTC)
Colangiografia trans Kehr
Colecistografia
Dacriocistografia
Defecografia
Fistolografia
Flebografia
Fluorangiografia
Galattografia
Isterosalpingografia
Linfografia
Mielografia
Retinografia
Rx esofago con mezzo di contrasto
Rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto
Rx tenue e colon con mezzo di contrasto
Scialografia
Splenoportografia
Urografia
Vesciculodeferentografia
Videoangiografia
Wirsunggrafia


Accertamenti

Amniocentesi
Densitometria ossea computerizzata (MOC)
Ecocardiografia
Elettroencefalogramma
Elettromiografia
Mammografia o Mammografia Digitale
PET
Prelievo dei villi coriali
Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (inclusa angio RMN)
Scintigrafia
Tomografia Assicale Computerizata (TAC) (anche virtuale)


Terapie

Chemioterapia
Cobaltoterapia
Dialisi
Laserterapia a scopo fisioterapito
Radioterapia


Art.9 (Richiesta delle prestazioni di cui al punto 1 dell’Articolo 7 [indennità giornaliera di ricovero e di eventuale convalescenza])



La richiesta, corredata dalla documentazione prevista, deve essere inviata dal dipendente, iscritto a’ sensi dei precedenti Articoli, al termine del ricovero e dell’eventuale convalescenza e comunque entro 12 mesi dalla conclusione di tale evento, a pena di decadenza.

Per la richiesta si deve utilizzare l’apposito stampato (MRI/D) – Modulo richiesta indennità giornaliera da parte del Dipendente - il cui modello è allegato al presente regolamento sotto la lettera B, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Dipendente.

A tale stampato deve essere allegata la seguente documentazione:

a) modulo richiesta dati che devono essere forniti dal Dipendente (MRD/D)il cui modello è allegato al presente regolamento sotto la lettera C, che deve essere debitamente compilato e firmato;

b) copia della documentazione che attesti l’avvenuto versamento con regolarità e continuità dei contributi di assistenza contrattuale nei quattro trimestri precedenti il trimestre durante il quale si è verificato il ricovero in relazione al quale la richiesta viene inoltrata;

c) dichiarazione di consenso ai sensi della Legge 196/03 (privacy) e la relativa informativa, che deve essere debitamente firmato da parte del Dipendente, il cui modello (MIC/D) è allegato al presente regolamento sotto la lettera D. Tale consenso è indispensabile perché la CAS.SA.COLF possa provvedere alle prestazioni;

d) certificato di dimissione dell’istituto presso il quale il ricovero è avvenuto; tale certificato deve riportare sia la data di ricovero che quella di dimissione, insieme alla relativa diagnosi. Nel caso in cui il certificato di dimissione non riporti la data di ricovero è necessario anche il certificato di ricovero; nel caso in cui il certificato di dimissione non contenga la diagnosi è necessaria anche la relazione di dimissione;

e) in caso di richiesta di indennità giornaliera di convalescenza, deve essere allegata la copia della prescrizione della convalescenza stessa da parte di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, sempre che la convalescenza non sia prevista nel certificato di dimissione;

f) copia di documento di identità del dipendente in corso di validità.



La CAS.SA.COLF si riserva il diritto di richiedere la cartella clinica relativa al ricovero, nonché gli originali o le copie autenticate dei documenti richiesti.



Art.10 (Richiesta di rimborso delle spese sostenute per ticket sanitari di Alta specializzazione di cui al punto 2. dell’Art. 7)



La richiesta relativa ai ticket, dei quali è ammesso il rimborso, pagati in ciascun trimestre, deve essere inviata dal dipendente iscritto a’ sensi dei precedenti Articoli, corredata dalla documentazione prevista, entro 12 mesi dalla fine del trimestre considerato, a pena di decadenza.

Per la richiesta si deve utilizzare il medesimo stampato (MRI/D) il cui modello è come sopra allegato al presente regolamento sotto la lettera B, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Dipendente.

A tale stampato deve essere allegata la seguente documentazione:

a) modulo richiesta dati (MRD/D), il cui modello è come sopra allegato al presente regolamento sotto la lettera C, che deve essere debitamente compilato e firmato;

b) copia della documentazione che attesti l’avvenuto versamento con regolarità e continuità dei contributi di assistenza contrattuale nei quattro trimestri precedenti il trimestre durante il quale sono stati pagati i ticket dei quali si chiede il rimborso;

c) dichiarazione di consenso ai sensi della Legge 196/03 (privacy) e la relativa informativa, il cui modello (MIC/D) è come sopra allegato al presente regolamento sotto la lettera D. Tale consenso deve essere debitamente firmato dal Dipendente; esso è indispensabile perché la CAS.SA.COLF possa provvedere alle prestazioni di rimborso;

d) copia dei ticket pagati nel trimestre considerato, dei quali si richiede il rimborso;

e) copia di documento di identità del dipendente in corso di validità.



La CAS.SA.COLF si riserva il diritto di richiedere la cartella clinica relativa al ricovero, nonché gli originali o le copie autenticate dei documenti richiesti.

Le richieste di prestazioni di cui al presente Articolo 10, come quelle di cui al precedente Articolo 9, vengono comunicate per posta dal dipendente iscritto direttamente alla CAS.SA.COLF oppure possono essere dal dipendente iscritto fatte pervenire alla CAS.SA.COLF tramite le Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL in rappresentanza dei dipendenti, il cui elenco è consultabile sul sito della CAS.SA.COLF ( www.cassaconf.it ), con le procedure ivi previste.



Art.12 (Corresponsione della prestazione)



L’erogazione delle indennità giornaliere di ricovero e/o di eventuale convalescenza, nonché il rimborso delle spese sostenute per ticket di alta specializzazione avverrà esclusivamente mediante accredito (bonifico) su c/c bancario o postale intestato al beneficiario oppure mediante invio di assegno circolare non trasferibile, naturalmente intestato al beneficiario




DEBENI ha espresso, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, la seguente opinione:

GRAZIE PER IL SUGGERIMENTO MA A QUESTO PUNTO MI SORGE UN'ALTRA DOMANDA:
COME POSSO SAPERE SE LA MIA COLLABORATRICE HA I REQUISITI PER IL RIMBORSO DI ALCUNE SPESE MEDICHE DA PARTE DI CASSA COLF?

Grazie Emanuela

da Adriano
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