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ghislo
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Il CCNL prevede il pagamento della retribuzione, in caso di malattia, per un certo numero di giorni, in funzione dell'anzianitá.
Nel caso di un rapporto di lavoro instaurato nella provincia di Bergamo, pare che vi siano condizioni piú favorevoli, in particolare per l'anzianitá fino a due anni i giorni a carico del datore di lavoro sono 30 anziché 10. Non ho peró trovato la normativa specifica, ma solo un riferimento sul sito della FILCAMS di Bergamo
www.cgil.bg.it/sito_filcams/contratti/colf/norme_contrattuali.htm
Non so se queste condizioni siano obbligatoriamente applicate, oppure solo nel caso che vi fosse uno specifico riferimento nel contratto di assunzione.
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