Non mi è chiaro se un collaboratore convivente è obbligato a pernottare sempre presso il datore di lavoro, tranne naturalmente nei periodi di ferie, o se può decidere a suo criterio di assentarsi qualche volta di notte e percepire l'indennità stabilita.
Anche l'INPS interpellata più volte, mi ha dato pareri discordanti.
Grazie per i chiarimenti.
Se il datore di lavoro gli offre la possibilità di alloggio e il lavoratore non ne usufruisce per sua volonta escludo un obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva di alloggio (perchè chiaramente esso era già stato offerto in natura).
Se rilegge quanto detto dal il Sig. Pierobon mi sembra che abbia già esplicitamente risposto alla sua domanda, cioè che il lavoratore convivente può pernottare anche in altro luogo di quello offerto/stabilito dal datore di lavoro.
Tuttavia una conferma definitiva che effettivamente ciò è possibile sarebbe gradita.
Cordiali saluti.
Confermo che non esiste un obbligo al pernottamento notturno presso il datore di lavoro, a meno che non vi sia un obbligo di assistenza notturna, con applicazione del relativo trattamento economico.
Possono senz'altro essere presi degli accordi diversi con un miglioramento del trattamento economico se al collaboratore vengono richieste le normali prestazioni diurne per un totale di 54 ore settimanali previste della convivenza.