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RETRIBUZIONE FERIE CONVIVENTE
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Rispondi: RETRIBUZIONE FERIE CONVIVENTE
Oggetto
[quote="Francesco_Pierobon post=5255 userid=62"]Credo che interpretare l'art 18 come un diritto del collaboratore in ferie a ricevere un doppio pagamento della quota di vitto e alloggio non sia corretto. Solitamente la retribuzione mensile, in caso di mese lavorativo, comprende anche la fruizione del vitto e alloggio e, solo in assenza di questa, si prevede il pagamento di un'indennità sostitutiva. Quindi, nel caso di mese lavorativo, il vitto e alloggio o viene corrisposto in natura o mediante indennità. Il contratto prevede che si debba percepire la normale retribuzione. Quindi, se non fruisce in natura del vitto e alloggio per tale periodo deve ricevere in aggiunta l'indennità sostitutiva, di fatto raggiungendo così la paga globale di fatto. Se invece continua a fruire di vitto e alloggio, allora si soddisfa il comma 6 con la corresponsione della normale paga mensile, considerato che aggiunto a questa quanto corrisposto come vitto e alloggio in natura comporta il raggiungimento comunque della paga globale di fatto. Quindi 1000 / 26 come indennità giornaliera. E solo se non riceve l'indennità in natura allora si aggiunge i 5,31 euro al giorno x i giorni di ferie. Cordialmente.[/quote]
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RETRIBUZIONE FERIE CONVIVENTE
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