Tabella contributi colf e badanti 2026

Tabella dei contributi INPS 2026 per colf, badanti, baby sitter.

Di seguito gli importi del contributo orario per l’anno 2026 per i contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato senza contributo addizionale (contratto tempo indeterminato o determinato solo per sostituzione collaboratori assenti):

 

Tabella contributi INPS colf e badanti 2026 a tempo indeterminato

Ore di lavoro settimanali

Retribuzione effettiva oraria

da            a

Contributo orario ordinario Totale

Contributo orario esclusa CUAF (1) - rapporto tra parenti

Di Cui Contributo orario dipendente

Fino a 24 ore settimanali

0

9,61

1,70

1,71

0,43
9,61

11,70

1,92

1,93

0,48

11,70 99,99 2,34 2,35

0,59

Prestazioni superiori a 24 ore settimanali

0

99,99 1,24

1,25

0,31

 

(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (cfr. l’art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

Tabella con i contributi INPS 2026 per colf e badanti dovuti dai datori di lavoro domestico per i contratti a tempo determinato, quindi con contributo addizionale (contratto tempo determinato tranne nel caso di sostituzione collaboratori assenti).

 

Tabella contributi colf e badanti 2025 a tempo determinato

Ore di lavoro settimanali

Retribuzione effettiva oraria

Contributo orario ordinario
Totale

Contributo orario esclusa CUAF- rapporto tra parenti

Di Cui 
Contributo orario dipendente

da

a

Fino a 24 ore settimanali

0 9,61

1,82

1,83

0,43

9,61

11,70

2,05

2,06

0,48

11,70

99,99

2,50

2,51

0,59

Prestazioni superiori a 24 ore settimanali

0 99.99

1,32

1,33

0,31

 

 

I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

 

scadenza

Periodo

dal 1° al 10 aprile 2026

versamento per il 1° trimestre

dal 1° al 10 luglio 2026

versamento per il 2° trimestre

dal 1° al 10 ottobre 2026

versamento per il 3° trimestre

dal 1° al 11 gennaio 2027

versamento per il 4° trimestre

 

In caso di cessazione del rapporto, i contributi devono essere pagati entro i dieci giorni successivi alla cessazione (e non alla normale scadenza prevista). 

 

I contributi, versati dal datore di lavoro, sono calcolati in base:

- alla retribuzione effettiva oraria;
- alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
- al valore convenzionale, anch'esso ripartito in misura oraria, del vitto e dell'alloggio.

I contributi si versano per tutte le ore retribuite nel corso del trimestre, quindi sia quelle lavorate che quelle relative a periodi di assenza retribuita.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con lo scopo di finanziare la Naspi e cioé l'indennità di disoccupazione. Quindi, il calcolo dei contributi dipende anche dal tipo di contratto stipulato. C'è da precisare, però, che in caso di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti, tale contributo addizionale non è previsto.