Maternità collaboratore domestico

Maternità collaboratore domestico

Con il nostro programma Webcolf si può gestire anche la maternità collaboratore domestico: calcola i cedolini ed elabora il mav correttamente in modo automatico inserendo nel calendario mensile la sigla "MO" per tutti i giorni, lavorativi e non lavorativi, di tale periodo.

La maternità collaboratore domestico nel Ccnl è così regolata:

1) la maternità è prevista per 5 mesi (2 prima del parto e 3 dopo il parto): durante tale periodo la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, a non lavorare e a percepire un'indennità sostitutiva dall’INPS se ha i requisiti contributivi.

2) La retribuzione in caso di maternità obbligatoria è completamente a carico dell'INPS (e non del datore di lavoro). Il datore deve comunque elaborare i cedolini indicando MO (maternità obbligatoria) per tenere i ratei aggiornati.

3) La lavoratrice ha diritto a percepire dall'inps l'indennità, pari all'80%, però, solo se ha maturato, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti la maternità, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti.

4) L’indennità dell’80% pagata dall’inps viene calcolata su retribuzioni tabellari standard e non sulla paga totale con la quale la collaboratrice viene pagata mensilmente durante il suo rapporto di lavoro.

5) La collaboratrice dovrebbe presentare la domanda di maternità all'inps. Per il modulo da compilare si trova al link: http://www.webcolf.com/doc/SR01_mat.pdf

6) La tredicesima è in parte pagata dall'INPS (80%) in parte retribuita dal datore (20%).

7) Nel caso la colf non avesse i requisiti per ottenere l’indennità dall’inps il datore non deve dare alcuna integrazione, né per quanto riguarda la retribuzione, né per quanto riguarda la 13esima.

8) L'accantonamento del TFR invece è completo in quanto calcolato sulla retribuzione che la colf dovrebbe percepire se lavorasse per intero il mese.

9) Il rateo di ferie matura normalmente anche durante il periodo di maternità.

10) I contributi non vanno pagati in quanto non c'è erogazione di retribuzione. Se l’inps dovesse inviare degli avvisi bonari per il mancato pagamento si deve inviare la dichiarazione del datore di lavoro con allegata la carta d’identità in cui si afferma che i contributi non sono stati pagati perché la collaboratrice era in maternità. In questo modo l’avviso bonario verrà annullato.

11) Dall'inizio della gestazione e fino al termine del periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice non può essere licenziata, tranne che per giusta causa, ovvero per mancanze gravi che non consentano la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria. Inoltre, se il datore di lavoro licenzia la collaboratrice entro il 4° mese del bambino il preavviso da pagare  è doppio.

12) La lavoratrice domestica non ha diritto all'indennità per astensione facoltativa (congedo parentale) mentre, può avvalersi del periodo di astensione obbligatoria anticipata. Infatti in caso di gravidanza a rischio oppure in caso di lavoro pericoloso, la collaboratrice deve richiedere la maternità anticipata all'inps, (con documentazione medica). La maternità anticipata va trattata come fosse maternità obbligatoria, sia per quanto riguarda Webcolf, sia per quanto riguarda l'inps e la retribuzione. Per ulteriori informazioni circa le procedure della maternità anticipata si legga questo articolo cliccando qui.

13) L'inps, con il messaggio n. 1621 del 22 maggio 2008, precisa che anche per le colf e le bandanti è possibile riconoscere la flessibilità del congedo di maternità che quindi può essere goduto dal nono mese di gravidanza al quarto mese dopo il parto anzichè dall'ottavo mese di gravidanza fino al terzo mese dopo il parto a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi danno alla salute della gestante e del bambino.

14) L'ex art. 55, D.Lgs. n. 151/2001 co.1, stabilisce che "in caso di dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento".

A tale titolo spetta quindi l’indennità di disoccupazione Naspi, così come anche l’indennità sostitutiva del preavviso.

Da notare che il divieto di licenziamento per le collaboratrici domestiche, spetta solamente solo fino al termine della maternità obbligatoria (art. 24 co.3 del Ccnl).

In caso di dimissioni volontarie, presentate quindi durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento, quindi al preavviso.
 

 

Scaricamento manuale

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Indice

Introduzione

1. Dati datore
   1.1. Cancella o nascondi datore
   1.2. Aggiungi nuovo datore

2. Dati colf o badante
   2.1. Dati anagrafici
   2.2  Dati anagrafici 2
   2.3. Data assunzione
   2.4. Inquadramento
   2.5. Orario, scatti, ferie
     2.5.1. Orario settimanale
     2.5.2. Orario sempre variabile
     2.5.3. Scatti di anzianità
     2.5.4. Periodo di prova
     2.5.5. Festività
     2.5.6. Ferie

3. Come impostare la paga
   3.1. Trattamento economico
     3.1.1. Paga lorda o netta?
   3.2. Includi tfr, ferie e 13^
   3.3. Formazione della paga
   3.4. Impostazioni paga avanzate

4. Gestisci colf già assunte
   4.1. Procedura per i meno esperti
   4.2. Procedura per i più esperti

5. Assunzione
   5.1. Lettera di assunzione
   5.2. Comunicazione inps
     5.2.1. Delega
     5.2.2. Codice pin inps
     5.2.3. Modalità comunicazione inps
     5.2.4. Consigli comunicazioni inps
     5.2.5. Codice rapporto di lavoro
   5.3. Cessione fabbricato/ospitalità
   5.4 Informativa sicurezza
   5.5 Sostituzione collaboratore assente

6. Come fare la busta paga
   6.1 Calendario presenze mensili
     6.1.1. Codici utilizzabili inserimento
     6.1.2. Causali particolari
     6.1.3. Esempi inserimento presenze
   6.2. Calcola busta paga
     6.2.1. Malattia
     6.2.2. Assenza/sospensione
     6.2.3. Maternità
     6.2.4. Infortunio
   6.3. Consigli controllo busta paga
   6.4. Capire la busta paga
   6.5. Cedolino scaricabile dalla colf
     6.5.1. Accesso della colf al sito
   6.6 App Webcolf
     6.6.1. Come utilizzare Webcolf da app
     6.6.2. App Webcolf per studi professionali
     6.6.3 App Webcolf per i datori di lavoro privati

7. Variazioni del contratto

8. Licenziamento con preavviso

9. Licenziamento senza preavviso

10. Dimissioni senza preavviso

11. Dimissioni con preavviso

12. Cessazione tempo determinato

13. Decesso datore

14. Licenziamento disciplinare

15. Risoluzione consensuale colf e badanti

16. Anticipo tfr

17. Tredicesima
   17.1 Busta paga tredicesima

18. Stampe per la denuncia dei redditi
   18.1. Cu (ex cud) colf
   18.2. Contributi deducibili datore
   18.3. Spese detraibili badante Cs/Ds

19. Mav contributi
   19.1. Richiesta massiva mav (studi)
   19.2. Come fare mav online
   19.3. Mav cessazione
   19.4. Contributi Cas.sa colf

20. Funzioni di Webcolf per gli studi professionali

21. Copie archivio Webcolf

22. Capire il costo di colf e badanti

23. Verifica la paga di colf e badanti nel caso di vertenza

24. Gestione profilo webcolf


Appendice
Contratto colf e badanti 2020