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LE COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE PER L’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO DI COLF E BADANTI: Dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione deve essere
fatta all’Inps entro la mezzanotte giorno precedente a quello di inizio del rapporto di lavoro. La
comunicazione ha efficacia anche nei confronti del Ministero del lavoro, dell'INAIL, nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo. L'iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro
domestico, previa identificazione tramite PIN, devono avvenire esclusivamente secondo il duplice canale:
- tramite il Contact Center dell'INPS, al numero 803.164, fornendo
telefonicamente i dati necessari. Fino al 30 settembre 2011 verranno accettate anche comunicazioni senza PIN;
- utilizzare l'apposita procedura Internet di compilazione e invio
on-line disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it). Per poter utilizzare questo secondo canale si dovrà essere in possesso del codice PIN che può essere richiesto a questo indirizzo: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin, successivamente l'assunzione dovrà essere fatta al seguente indirizzo del sito dell'INPS: https://https://serviziweb2.inps.it
Per l'assunzione di lavoratori extracomunitari che siano già residenti in Italia, inoltre, il datore di lavoro deve stipulare un contratto di
soggiorno:
Inviare il modello, tramite raccomandata a/r, entro 5 giorni dall'inizio del rapporto, allo Sportello Unico per
l'Immigrazione della Prefettura di residenza l'originale del contratto
di soggiorno (mod. Q) con allegata la copia di un proprio documento
d'identità; Consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di
soggiorno e della ricevuta postale di ritorno, timbrata dallo Sportello
Unico, scrivendo sulla ricevuta postale il cognome e nome del
lavoratore con il quale è stato stipulato il contratto di soggiorno.
se il collaboratore domestico è anche convivente: - si dovrà dare comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore per coloro he allo straniero extraUE danno alloggio e ospitalità.
infine, per il lavoratore che trasferisce la propria residenza presso l'abitazione del datore di lavoro:
- si dovrà dare comunicazione di convivenza ai sensi dell'art. 147 del R.D. 18/06/1931 nr. 773 come sostituito e modificato dall'articolo 7 del D.Legislativo 286/98 e modificato dalla legge 189/2000, entro 20 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.
I DOCUMENTI CHE IL DATORE DI LAVORO DEVE CONSERVARE PER POTER CORRETTAMENTE INSTAURARE IL RAPPORTO DI LAVORO: Tutte le colf Al momento dell’assunzione il/la lavoratore/trice dovrà presentare i seguenti documenti al datore di lavoro:
- copia di un documento di identità non scaduto;
- tessera sanitaria o altro documento sanitario aggiornato attestante l’idoneità al lavoro e l’assenza di patologie che possona portare pregiudizio per il lavoratore, il datore di lavoro o la famiglia presso cui i lavori verranno svolti;
- copia del codice fiscale;
- eventuale documentazione assicurativa e previdenziale (per esempio: numero di iscrizione all’INPS qualora l’interessato fosse già stato assicurato).
Potranno inoltre essere presentati:
- certificato penale e certificato dei carichi pendenti, che saranno esaminati al datore di lavoro e immediatamente restituiti, al fine i escludere ogni forma di trattamento speciale per la gestione di tali dati sensibili (normativa della privacy);
- eventuali attestati o diplomi degli studi compiuti;
- “attestazione di servizio” o referenze per il lavoro prestato presso altri datori di lavoro.
Gli ultimi due punti sono utili per il corretto inquadramento del lavoratore che dal livello A potrebbe avere diritto ad essere inquadrato al livello B, C e D.
Minorenni:
In aggiunta agli altri documenti per l'assunzione sono necessari: - la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che la colf viva presso la famiglia del datore di lavoro;
- il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dopo la visita medica dell'Ufficiale sanitario.
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