DIMISSIONI via whatsapp
- Anonimi
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Autore della discussione
Buongiorno,
la colf ha dato le dimissioni con messaggio whatsapp, posso ritenerle valide?
grazie Lorena
la colf ha dato le dimissioni con messaggio whatsapp, posso ritenerle valide?
grazie Lorena
da Anonimi
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- FrancescoPierobon
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Buonasera,
nel lavoro domestico le dimissioni possono essere date con atto che risulta idoneo a manifestare la volontà del lavoratore. Dunque il messaggio whatsapp proveniente dal numero di telefono del lavoratore domestico può essere ritenuto corretto.
Le consiglio di fare uno screen shot in modo idoneo e magari salvare il messaggio su carta in modo da avere prova di quanto ricevuto.
Cordiali saluti.
nel lavoro domestico le dimissioni possono essere date con atto che risulta idoneo a manifestare la volontà del lavoratore. Dunque il messaggio whatsapp proveniente dal numero di telefono del lavoratore domestico può essere ritenuto corretto.
Le consiglio di fare uno screen shot in modo idoneo e magari salvare il messaggio su carta in modo da avere prova di quanto ricevuto.
Cordiali saluti.
da FrancescoPierobon
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- Anonimi
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Autore della discussione
Il mio avvocato dice di no
da Anonimi
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- FrancescoPierobon
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- Messaggi: 1569
Nel rapporto di lavoro domestico, il licenziamento può essere intimato anche oralmente in quanto l'art. 4, della L. 108 / 1990 al primo comma, prevede l'esplicita esclusione della legge 604/1966 per i lavoratori domestici:
"Area di non applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339."
Relativamente alle dimissioni, nuovamente non esiste una forma obbligatoria ed anche il contratto collettivo lavoro domestico non prevede una forma specifica per le dimissioni. L'unica eccezione riguarda l'articolo delle lavoratrici madri dove il ccnl prevede che "Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non intervenute nelle sedi di cui all’art. 2113, 4° comma del codice civile."
Chieda al suo Avvocato se mi sono perso qualcosa, potrebbe essere utile a tutti gli utenti della piattaforma.
"Area di non applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339."
Relativamente alle dimissioni, nuovamente non esiste una forma obbligatoria ed anche il contratto collettivo lavoro domestico non prevede una forma specifica per le dimissioni. L'unica eccezione riguarda l'articolo delle lavoratrici madri dove il ccnl prevede che "Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non intervenute nelle sedi di cui all’art. 2113, 4° comma del codice civile."
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da FrancescoPierobon
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