Ritenute dei contributi non effettuate alla badante
- Anonimi
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Autore della discussione
Salve
Sono datore di lavoro che ha stipulato un contratto con una badante da 2 anni.
mi sono accorta solo adesso che durante questi 2 anni chi gestisce le buste paga nn ha mai effettuato le ritenute sulla busta.
Posso iniziare a effettuare le ritenute per il futuro?
Posso recuperare le somme delle ritenute non effettuate in passato?
Sono datore di lavoro che ha stipulato un contratto con una badante da 2 anni.
mi sono accorta solo adesso che durante questi 2 anni chi gestisce le buste paga nn ha mai effettuato le ritenute sulla busta.
Posso iniziare a effettuare le ritenute per il futuro?
Posso recuperare le somme delle ritenute non effettuate in passato?
da Anonimi
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- FrancescoPierobon
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Risposta da FrancescoPierobon al topic Ritenute dei contributi non effettuate alla badante
Posted 1 Anno 2 Mesi fa #9939
Buonasera,
si ritiene del tutto esclusa la possibilità di effettuare alcuna ritenuta per i periodi passati in forza della legge 4 aprile 1962, n. 218 che, all'art. 23, primo comma prevede:
"Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, .. [etc"
Crediamo non possa cominciare a trattenerli nemmeno per il futuro in quanto la mancata trattenuta, consolidata da tempo, rischia di risultare un trattamento di maggior favore accordato al lavoratore domestico che può essere modificato esclusivamente con accordo, in virtù dell'irriducibilità della retribuzione prevista anche dall'art. 2103 c.c.
Peraltro la prassi della mancata trattenuta è così diffusa che webcolf ha dovuto forzatamente gestire il caso con diverse complicanze sia a livello fiscale che normativo.
Cordiali saluti.
si ritiene del tutto esclusa la possibilità di effettuare alcuna ritenuta per i periodi passati in forza della legge 4 aprile 1962, n. 218 che, all'art. 23, primo comma prevede:
"Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, .. [etc"
Crediamo non possa cominciare a trattenerli nemmeno per il futuro in quanto la mancata trattenuta, consolidata da tempo, rischia di risultare un trattamento di maggior favore accordato al lavoratore domestico che può essere modificato esclusivamente con accordo, in virtù dell'irriducibilità della retribuzione prevista anche dall'art. 2103 c.c.
Peraltro la prassi della mancata trattenuta è così diffusa che webcolf ha dovuto forzatamente gestire il caso con diverse complicanze sia a livello fiscale che normativo.
Cordiali saluti.
da FrancescoPierobon
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