malattia di badante assunta in sostituzione ancora in periodo di prova
- Anonimi
-
Autore della discussione
Buongiorno,
Vorrei porvi un quesito:
il 31 dicembre si è provveduto all'assunzione di una badante in sostituzione della dipendente convivente , in ferie (inquadramento cs e 54 h settimanali).
L'assunzione è stata fatta sino al 11/01/2025 . La nuova dipendente si è ammalata il giorno 1 gennaio e ha cessato la sua malattia giorno 11 gennaio.
Quesito : la malattia va retribuita secondo previsione contratto ossia 8 giorni pagati, fino al 3° giorno importo pari al 50% mentre dal 4° in poi al 100% ? . .....o la nuova badante essendo assunta dal 31 dicembre ha 8 giorni di prova che sospendono la malattia?
Vorrei porvi un quesito:
il 31 dicembre si è provveduto all'assunzione di una badante in sostituzione della dipendente convivente , in ferie (inquadramento cs e 54 h settimanali).
L'assunzione è stata fatta sino al 11/01/2025 . La nuova dipendente si è ammalata il giorno 1 gennaio e ha cessato la sua malattia giorno 11 gennaio.
Quesito : la malattia va retribuita secondo previsione contratto ossia 8 giorni pagati, fino al 3° giorno importo pari al 50% mentre dal 4° in poi al 100% ? . .....o la nuova badante essendo assunta dal 31 dicembre ha 8 giorni di prova che sospendono la malattia?
da Anonimi
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- FrancescoPierobon
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Risposta da FrancescoPierobon al topic malattia di badante assunta in sostituzione ancora in periodo di prova
Posted 1 Anno 3 Mesi fa #9870
Buongiorno,
il contratto collettivo, in caso di malattia, prevede quanto segue:
4° comma: In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
7° comma: Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui ai punti a), b), c) dello stesso comma 4, nella seguente misura:
Secondo il combinato disposto tra il 4° comma (superato il periodo di prova) e i periodi del 7° comma la malattia non va pagata nel periodo di prova il quale viene esso stesso prolungato.
Questo anche alla luce della nuova previsione della durata del tempo determinato secondo il collegato lavoro (L. 203/2024).
Spero di essere stato d'aiuto.
Cordiali saluti.
il contratto collettivo, in caso di malattia, prevede quanto segue:
- a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
- b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
- c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
- fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Secondo il combinato disposto tra il 4° comma (superato il periodo di prova) e i periodi del 7° comma la malattia non va pagata nel periodo di prova il quale viene esso stesso prolungato.
Questo anche alla luce della nuova previsione della durata del tempo determinato secondo il collegato lavoro (L. 203/2024).
Spero di essere stato d'aiuto.
Cordiali saluti.
da FrancescoPierobon
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