Licenziamento colf

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Licenziamento colf è stato creato da Anonimi

Posted 10 Mesi 3 Settimane fa #9012
Buongiorno,
è possibile licenziare una colf o bisogna esserci un motivo?
La colf in questione va x 3/4 settimane nel suo paese di origine, e non vorrei trovarmi nella situazione in cui non torni più. Quindi volevo procedere al licenziamento, però ho paura che impugni il licenziamento. Vorrei sapere se ci sono rischi nel licenziarla?
la colf è assunta a tempo indeterminato livello B tempo part time a 20 ore. Grazie
da Anonimi

Risposta da FrancescoPierobon al topic Licenziamento colf

Posted 10 Mesi 3 Settimane fa #9013
Sì, è possibile licenziare una colf senza un motivo specifico, nel caso dei lavoratori domestici infatti non vi è stabilità di rapporto. Nella lettera di preavviso va previsto che il termine delle prestazioni rispetti il preavviso contrattuale previsto altrimenti dovrà essere corrisposto in tutto o in parte come indennità sostitutiva.

Se vi è il rispetto del preavviso, non vi sono di fatto altri rischi. Può essere precisato anche che si valuterà, al suo ritorno, una possibile riassunzione; in questo modo la collaboratrice potrebbe mantenere una disponibilità verso il datore di lavoro oltre a rendere meno teso il rapporto tra le parti.

Rimaniamo a disposizione, cordiali saluti.
da FrancescoPierobon
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Risposta da Anonimi al topic Licenziamento colf

Posted 10 Mesi 3 Settimane fa #9014
Buongiorno,
grazie per la pronta risposta. E' possibile avere di questo un articolo o qualcosa di cui avvalermi almeno il cliente è più sicuro. Siccome anch'io avevo letto che rispetto ai restanti tipi di rapporto, il lavoro domestico è diverso. Però il cliente vuole essere sicuro di non avere problemi di nessun tipo dopo. 
da Anonimi

Risposta da FrancescoPierobon al topic Licenziamento colf

Posted 10 Mesi 2 Settimane fa #9018
Buongiorno,

il lavoro domestico è esplicitamente escluso dalla tutela dei licenziamenti in base all'art. 4 della L. 108 / 1990 che esplicitamente prevede:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339.".
L'articolo 1 della L. 108 inseriva delle modifiche all'art. 18 della L. 300 e riguarda chi occupa più di 15 dipendenti, l'articolo 2 chi occupa fino a 15 dipendenti.
I rapporti disciplinati dalle legge 2.4.1958 sono, appunto, quelli del lavoro domestico.

Per completezza l'articolo 3 della L. 108 prevede
"Art. 3. (Licenziamento discriminatorio).
1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti."

Spero di essere stato d'aiuto.
Cordiali saluti.
da FrancescoPierobon
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