Intestazione contratto a più persone - fideiussione a garanzia

  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione

Intestazione contratto a più persone è stato creato da Anonimi

Posted 4 Anni 7 Mesi fa #8611
Buongiorno, vorrei sapere se è possibile intestare il contratto per la badante a più persone, ad esempio due figli.
Grazie
da Anonimi
  • FrancescoPierobon
  • Avatar di FrancescoPierobon Offline
  • Messaggi: 1605

Risposta da FrancescoPierobon al topic Intestazione contratto a più persone

Posted 4 Anni 7 Mesi fa #8616
Buonasera,

non è possibile, l'inps prevede un solo datore di lavoro. Per suddividere il rapporto potrebbero essere creati due rapporti distinti con i due figli ciascuno per metà delle ore complessive.

Cordiali saluti.
da FrancescoPierobon
  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione

Risposta da Anonimi al topic Intestazione contratto a più persone

Posted 1 Settimana 1 Giorno fa #11442
E' possibile indicare nel contratto, oltre 1 datore di lavoro anche i fratelli e sorelle come "responsabili in solido"? ad esempio indicandolo nel contratto con nome cognome codice fiscale e indirizzo?
da Anonimi
  • FrancescoPierobon
  • Avatar di FrancescoPierobon Offline
  • Messaggi: 1605

Risposta da FrancescoPierobon al topic Intestazione contratto a più persone - fideiussione a garanzia

Posted 1 Giorno 11 Ore fa #11447
Buongiorno, 

Sì, è possibile, ma i fratelli e le sorelle non diventano automaticamente datori di lavoro. Assumono un ruolo di fideiussori, assumendo espressamente l’obbligo di garantire, in solido con il datore di lavoro, il pagamento delle somme dovute al lavoratore.

La clausola deve essere sottoscritta anche dai garanti, quindi non è sufficiente indicarli nella lettera di assunzione, e deve indicare chiaramente i loro dati anagrafici, le obbligazioni garantite, la durata della garanzia e, trattandosi anche di debiti futuri, l’importo massimo garantito.

Si potrebbe, ad esempio, prevedere che i familiari «si costituiscono fideiussori solidali del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 1936 e seguenti del Codice civile, garantendo l’adempimento delle obbligazioni retributive derivanti dal presente rapporto di lavoro, entro il limite massimo di euro …». L'art. 1938, infatti prevede che "La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura [1956, 1958](2) con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito".

La comunicazione del rapporto all’INPS rimane comunque intestata al datore di lavoro effettivo; la fideiussione costituisce una garanzia contrattuale aggiuntiva a favore del lavoratore.

Rimango a disposizione, cordiali saluti.
Last Edit:1 Giorno 11 Ore fa da FrancescoPierobon
Tempo creazione pagina: 0.665 secondi
Powered by Forum Kunena