Buonasera,
il CCNL prevede espressamente, al comma 7 dell'art. 17 (ferie) che il vitto e alloggio, per i collaboratori conviventi, venga corrisposto come indennità sostitutiva.
Per comodità inserisco il passaggio: "Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale."
Non vi sono quindi dubbi sulla sua spettanza.
Cordiali saluti.
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