Nel caso di dimissioni senza preavviso nel tempo indeterminato il datore, dopo aver ricevuto la lettera di dimissioni che si può anche stampare nel menù licenziamento | lettera di licenziamento | stampa lettera di dimissioni senza preavviso nel tempo indeterminato, dovrebbe:
1. elaborare l'ultimo cedolino entrando in cedolini e fasi mensili | inserimento mensile, selezionare l'ultimo mese a sinistra, cliccare il bottone "data di cessazione" sopra al calendario e inserire la data del licenziamento nella finestra visualizzata.
- cliccando ok il programma propone l'inserimento solo fino alla data di cessazione
- si dovrebbe fare l'inserimento delle ore lavorate fino a tale data e poi aggiungere la trattenuta per mancato preavviso in questo modo:
a) in base al calendario deve contare le ore che la colf avrebbe dovuto lavorare nel periodo di preavviso (seguendo l'orario standard in maschera 5/7 dei dati collaboratore). I termini di preavviso in caso di dimissioni sono: per contratti > a 24 ore settimanali: fino a 5 anni di anzianità 8 giorni di calendario, oltre i 5 anni di anzianità, 15 giorni di calendario. Per i contratti fino a 24 ore settimanali, fino a 2 anni di anzianità 8 giorni di calendario, oltre i 2 anni, 15 giorni di calendario.
b) sulla maschera dell'inserimento mensile in una delle tre righe in basso selezionare il codice "tratt. mancato preavviso" e poi inserire le ore calcolate al punto a).
Nota: Il datore può decidere di esonerare il collaboratore dal preavviso senza fare la trattenuta specificando anche nella lettera delle dimissioni sotto che il datore esonera il collaboratore dal versamento del mancato preavviso.
- Il datore poi, dovrà calcolare il cedolino. Il programma calcola in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota vitto e alloggio relativa alla 13esima.
2. Si rimanda ai punti 4 – 5 – 6 del licenziamento con preavviso per le varie comunicazioni con l’avvertenza di indicare, come motivo della cessazione all’INPS, “dimissioni”. Essendo stata abrogata la legge Fornero (nel 2016) non è più richiesta la convalida delle dimissioni, che rimane obbligatoria al DTL (direzione territoriale del lavoro) solo nel caso di collaboratrice in maternità.
Per ulteriori ionformazioni si veda l'articolo del manuale webcolf aggiornato cliccando qui