Nel settore domestico sono previsti un numero di permessi inferiore rispetto a quelli del lavoro subordinato ordinario. Nel precedente CCNL per il lavoro domestico del 2013 erano stati previsti dei permessi di tipo sindacale, per visite mediche, per formazione professionale, per studio, etc; con il nuovo Ccnl, sono stati introdotti nuovi permessi per colf e badanti da ottobre 2020 e ampliati alcuni di quelli già previsti in precedenza.
Nuovi permessi per colf e badanti da ottobre 2020: quali permessi sono cambiati?
Alcuni tipi di permesso sono rimasti invariati come il permesso per lutto, per studio, per visite mediche documentate mentre altri sono stati modificati:
1) Dal 1° ottobre potranno essere utilizzati dei permessi retribuiti anche per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno o del ricongiungimento familiare. E' risaputo che una buona parte delle colf e badanti é di cittadinanza straniera e quindi ogni tanto c'è la necessità di prendere alcune ore di permesso per recarsi ad esempio in Questura. Le parti firmatarie del nuovo Ccnl hanno voluto venir incontro a questo tipo di esigenze permettendo così di utilizzare il monte ore di permessi retribuiti previsti per le visite mediche, anche per tali occasioni.
Il testo del nuovo articolo 19 prevede che:
"I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
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lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 14, comma 2;
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lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato".
2) Un'ulteriore modifica é quella riportata al comma 4 dell'articolo relativo ai Permessi che indica quanto segue:
"Al lavoratore padre spettano le giornate di permesso retribuito e di congedo facoltativo in caso di nascita di un figlio, nella misura prevista dalla normativa vigente."
L'attuale disciplina, stabilita dall’art. 1, co. 342, della legge 160/2019, (legge di bilancio 2020), prevede per il 2020 un totale di 7 giorni di congedo obbligatorio per il lavoratore che diventa papà e un ulteriore giorno aggiuntivo di congedo facoltativo, in alternativa ad un giorno di congedo di maternità non fruito dalla madre.
3) Un'ultima modifica é stata introdotta nell'articolo che disciplina i Permessi per formazione professionale prevedendone la fruizione, (nella misura massima di 40 ore annue), già dopo soli 6 mesi di servizio (purchè il contratto sia a tempo pieno e indeterminato). Nel precedente Ccnl, invece, la fruizione di tali permessi era prevista solo dopo 12 mesi di anzianità.
Nuovi permessi per colf e badanti da ottobre 2020: nuovo congedo per donne vittime di violenza di genere
In linea con la normativa vigente, anche per il settore domestico é ora previsto un periodo di congedo per le collaboratrici che hanno subito violenza.
La colf o badante, inserita in appositi e certificati percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, potrà richiedere un periodo di massimo 3 mesi di permesso.
La collaboratrice dovrà fare richiesta di congedo all'Inps e informare il proprio datore domestico con un preavviso di almeno 7 giorni, fornendo apposita certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di protezione.
Durante il periodo di congedo, retribuito direttamente dall'Inps, maturano normalmente ferie, tfr e 13esima.
Tale periodo di permesso può essere usufruito dalla collaboratrice anche in modo frazionato nell'arco temporale di 3 anni, su base oraria o su base giornaliera. In caso di frazionamento su base oraria la collaboratrice si può assentare al massimo per metà delle ore di lavoro giornaliere medie.