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Info su CASSA COLF - Risponde il presidente
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Rispondi: Info su CASSA COLF - Risponde il presidente
Oggetto
[quote="Francesco_Pierobon post=1681 userid=62"]Allego la risposta del Presidente della Cassa che, molto gentilmente, ha chiarito due domande estramente frequenti da parte di molti utenti: [quote]Buon giorno anche a lei. L'Inps non Ha la competenza nel fornire interpretazioni in merito all'obbligatorietà contrattuale o intrepretare le leggi sul lavoro, tranne quelle riferite agli aspetti previdenziali e assistenziali di propria pertinenza e, anche in tal caso, è la giustizia civile a emanare sentenze. Tra l'altro la Coste di Cassazione si è espressa più volte a favore dell'obbligatorietà per evitare dumping economico e contrattuale e anche per gli aspetti solidaristici riferiti alla salute pubblica. Detto ciò, le ribadisco che l'obbligatorietà al versamento dei contributi contrattuali è riferita al fatto che, il lavoratore al quale è stato applicato un contratto di lavoro ha diritto e il dovere di applicarlo integralmente, così come il suo datore di lavoro, al quale è stata attribuita contrattualmente la procedura di pagamento. Nel caso in cui non venissero versati i contributi contrattuali, verrebbe meno al dipendente la possibilità di beneficiare delle prestazioni della Cassacolf e dei servizi che il sistema bilaterale domestico intendesse attivare. Per tale motivo, il lavoratore potrebbe attivare un contenzioso col proprio datore di lavoro pretendendo da esso le mancate prestazioni della Cassacolf. Per quanto riguarda la soglia dei 25 euro, vorrei precisare che tale entità è esattamente pari al valore che la Cassacolf rimette alle Assicurazioni che coprono le rispettive polizze previste dalle prestazioni. Sicuramente vi saranno versamenti che non raggiungono tale soglia o che la superano. Le rispettive differenze vengono destinate al finanziamento del sistema Bilaterale e per l'organizzazione di servizio. In qualsiasi momento la Cassacolf potrebbe rivedere la soglia citata riducendola o diversificandola, oppure potrebbe attivare servizi che prescindono dalla quantità di versamento effettuato. Oltre a ciò, essendo i contributi contrattuali cumulabili in più rapporti di lavoro, anche se non presenti al momento del pagamento, potrebbero essere attivati in futuro e permettere il raggiungimento della soglia. Il mancato pagamento iniziale pregiudicherebbe all'origine il diritto per il lavoratore di raggiungere la soglia stabilità. Colgo l'occasione per metterla al corrente che gli organismi della Cassacolf hanno deliberato in merito alla possibilità di regolarizzare il pregresso non pagato nel trimestre precedente con la definizione che segue. RETROATTIVITA’ Il Regolamento della Cassacolf non prevede procedure di retroattività nei versamenti dei contributi contrattuali. L’iscrizione verrà registrata dal primo giorno del trimestre regolarizzato dal quale decorreranno i 12 mesi di validità al fine del diritto alle prestazioni. Qualora vi fosse intesa tra il datore di lavoro e il dipendente, si potrà integrare la quota non versata nel trimestre precedente con quello successivo, ma l’iscrizione non potrà essere retroattiva Sperando di averle fornito utili informazioni e rimanendo a sua disposizione per ulteriori interpretazioni, colgo l’occasione per inviarle cordiali saluti. Bruno Perin [/quote] Mi sembra tutto chiaro. Auspico solo che la Cassa Colf modifichi comunque il proprio regolamento così da far rientrare nelle prestazioni chi non raggiunge il minimo dei 25 euro all'anno, magari rendendo tale soglia biennale o magari nel rapporto con il singolo datore di lavoro. In questo modo, infatti, si eviterebbe di percepire come inutile, nei casi di rapporti di lavoro domestico con un numero limitato di ore settimanali, i versamenti trimestrali alla cassa. Francesco Pierobon[/quote]
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