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assunzione familiare
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Rispondi: assunzione familiare
Oggetto
[quote="FrancescoPierobon post=7435 userid=10"]Buonasera, normalmente la risposta è negativa e al momento dell'assunzione l'INPS respingerà la domanda. Ciò però non esclude in modo assoluto che sia possibile instaurare un rapporto di lavoro domestico tra parenti se viene provata l'esistenza della subordinazione. Tale prova di esistenza può ritenersi acquisita con la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità rilasciata dai due interessati, salva la facoltà dell'inps di accertare il vincolo di subordinazione che viene fatta, in questi casa, situazione per situazione e dipende molto anche dalla convivenza o meno. Solitamente è prova il pagamento della retribuzione mediante bonifico o assegno, ovvero tramite mezzi certificati e rintracciabili e la non convivenza del parente. Il contratto di lavoro tra coniugi, parenti o affini, è ammesso sempre nei seguenti casi: 1. assistenza a ciechi civili; 2. assistenza ad invalidi che beneficiano dell'indennità di accompagnamento; 3. perpetue a servizio di sacerdoti secolari di culto cattolico; 4. prestazioni rese a favore di componenti di comunità familiari religiose o militari; 5. assistenza a mutilati e invalidi civili. Per quanto riguarda le particolarità la giurisprudenza prevede che: - non è configurabile un rapporto di lavoro domestico tra coniugi o conviventi tranne nei casi sopra indicati; - le prestazioni domestiche in favore di parenti di 1°grado, indipendentemente dalla convivenza o meno, sono solitamente considerate prestate per motivi affettivi, come nel suo caso. Spero di essere stato d'aiuto.[/quote]
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