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malattia badante
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Rispondi: malattia badante
Oggetto
[quote="FrancescoPierobon post=6498 userid=10"]Buongiorno, 1. l'art. 26 del CCNL colf e badanti recita al comma 9: " L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro". Quindi nel periodo di malattia retribuito è dovuto il vitto e l'alloggio come indennità sostitutiva solo se il collaboratore non è degente all'ospedale o dal datore di lavoro. Per il periodo non retribuito il datore non è obbligato a dare vitto e alloggio nè in natura, nè in denaro. 2. Conservare il posto di lavoro non vuol dire dare anche vitto e alloggio ma, nei casi di badante convivente, a volte il datore, poichè la collaboratrice non ha altra residenza, decide comunque di tenerla in casa, ma questo non è un obbligo. 3. Per ogni periodo di malattia si indica M per tutti i giorni del certificato per il calcolo della busta paga e il programma in automatico, avendo memorizzato i giorni di malattia retribuiti degli ultimi 12 mesi, calcola la retribuzione corretta, e quindi, oltre ai giorni massimi, a zero. 4. E' possibile il licenziamento nel caso di superamento del periodo di comporto ovvero del periodo di conservazione del posto. I 180 gg si conteggiano nell'arco dei 12 mesi, anche se la malattia non è unica ma ci sono vari periodi. Un cordiale saluto[/quote]
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