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Pagamento badante in contanti
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Rispondi: Pagamento badante in contanti
Oggetto
[quote="anonymous post=5020 userid=0"]Questa e' la sentenza: Con la sentenza n. 14411 del 30 giugno 2011 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il suo orientamento concernente il fatto che, la sola firma per quietanza della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova per il datore di lavoro di aver erogato correttamente la retribuzione. Già in precedenza la Cassazione si era pronunciata sulla questione, precisando che, la busta paga, sebbene fosse stata sottoscritta, non è sufficiente da sola a dimostrare la veridicità di quanto indicato nel prospetto paga, per ciò che concerne la giusta corrispondenza tra la retribuzione indicata nel prospetto paga e quanto non solo effettivamente percepito, ma anche in merito al corretto inquadramento, al numero dei giorni effettivamente lavorati, ecc. Da ciò emerge che non essendovi una presunzione assoluta tra la retribuzione percepita dal lavoratore e quella spettante dalle buste paga, in tali casi il lavoratore potrà adire le vie legali per richiedere il riconoscimento di eventuali differenze retributive, anche nelle ipotesi in cui le buste paga siano state sottoscritte dal lavoratore. In ogni caso, l’onere probatorio volto a dimostrare la non corrispondenza delle somme, è interamente a carico del lavoratore che dovrà fornire ulteriore supporto documentale a sostegno della sua pretesa. Nell’ipotesi in cui il lavoratore sia stato nella condizione di dimostrare la fondatezza della sua pretesa, ad esempio di aver dimostrato di aver lavorato per un numero di giorni superiore a quello indicato nelle buste paga o di aver svolto mansioni superiori rispetto all’inquadramento, spetterà al datore di lavoro dimostrare di aver corrisposto idonea retribuzione in base all’orario di lavoro e alle mansioni effettivamente svolte. Ad esempio nel caso in cui a seguito di prove testimoniali ed in assenza di elementi che provino la reale erogazione degli importi al dipendente, non si può ritenere come assolto l’obbligo da parte del datore di lavoro di avere erogato la retribuzione anche in caso di apposizione della firma da parte del lavoratore per quietanza nel prospetto paga, utile soltanto a dimostrare l’avvenuto rilascio del documento in questione. Si ricorda a tal proposito che, l’obbligo da parte del datore di lavoro di consegnare ai lavoratori dipendenti al momento dell’erogazione della retribuzione il prospetto paga, è previsto dalla Legge n. 4 del 1953; mentre l’obbligo di corrispondere al lavoratore una retribuzione che sia proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, e che sia idonea a garantire al lavoratore e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa è disciplinato dall’articolo 36 della Costituzione. Sulla base di quanto esposto sopra, lo studio scrivente consiglia di effettuare i pagamenti ai dipendenti tramite bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile. Naturalmente come espresso l'ONORE di dimostrare che non ho ricevuto i soldi sia con busta firmata che busta senza firma e' a carico del lavoratore. Quindi se lui contesta che non l'ho pagato NON sono io che devo trovare testimoni che dicono che l'ho pagato, ma e' lui che deve trovare i testimoni o portare prove.[/quote]
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