Vediamo qui sotto dove indicare orario, data di assunzione e licenziamento collaboratore domestico
In questa maschera vanno inseriti orario, data di assunzione e licenziamento collaboratore domestico.
Se però, si tratta di un contratto a tempo determinato, si deve indicare anche la data di cessazione e del termine. E’ importante poi selezionare la motivazione del tempo determinato: infatti, nel caso sia “sostituzione di un collaboratore assente” i contributi che verranno applicati saranno più bassi rispetto al tempo determinato instaurato per tutte le altre motivazioni. Nel caso non si trattasse di sostituzione, si può inserire il flag sulla voce “altro”. Dopo la riforma del 2014 relativa al tempo determinato, a seguito del D.Lgs. 81/2015, infatti, non è obbligatorio inserire una motivazione nel contratto a tempo determinato instaurato per motivi diversi dalla sostituzione.
Si ricorda quindi che:
a) non va mai modificata la data di assunzione in caso di variazioni del contratto già in essere o si perdono tutti i movimenti elaborati precedenti alla nuova data inserita;
b) se si tratta di tempo indeterminato o determinato per sostituzione i contributi sono più bassi e calcolati diversamente.
c) i tempi determinati con motivazione diversa dalla sostituzione non sono consigliati nel lavoro domestico: inseriscono una data che è rigida mentre si ricorda che l’interruzione del rapporto nel tempo indeterminato è libera e non necessita di alcuna motivazione. Gli unici adempimenti sono la consegna della lettera di licenziamento per iscritto e lo svolgimento del preavviso.
In questa maschera, quindi, si deve indicare la stessa impostazione comunicata all'inps in modo che poi, elaborando il mav gli importi dei contributi con webcolf e quelli calcolati con il sito dell'inps coincidano.
Per quanto riguarda l'orario, è consigliato inserire un orario contrattuale determinato, su cui si basa il calcolo delle ferie e anche della 13a. Nell'inserimento mensile le ore proposte come orario standard si potranno poi modificare indicando ore ulteriori o assenze (si rimanda al successivo paragrafo come elaborare il cedolino).
Ulteriori precisazioni sull’orario e sulla convivenza:
- in caso di collaboratrice convivente l'orario massimo è di 54 ore: 10 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato con riposo per mezza giornata il sabato, oltre alla domenica o 9 ore tutti i giorni da lunedì il sabato;
- per un non convivente le ore massime sono 40 e il giorno di riposo è uno solo: la domenica;
- nel caso di contratto con una badante solo per il fine settimana (instaurato per sostituire un altro rapporto di lavoro domestico nei giorni in cui questo prevede la giornata e mezza di riposo) il contratto è come non convivente, anche se poi può esserci anche una fruizione del vitto e alloggio;
- nel caso di contratto esclusivamente di assistenza notturna o presenza notturna va stipulato sempre un contratto in regime di convivenza; Solitamente le ore sono 9 dal lunedì al sabato.
- se si tratta di contratto B, C, BS convivente fino a 30 ore va indicato il flag sia sulla voce “il collaboratore è convivente”, sia sulla voce “orario ridotto B, BS e C".