La parti contrattuali possono concordare un periodo di assenza non retribuita/sospensione, nel caso, ad esempio, le ferie siano già state tutte godute oppure nel caso il datore non voglia anticiparne altre.
Questa è la procedura da utilizzare:
1. Farsi fare dalla collaboratrice una richiesta di periodo di assenza non retribuita in modo che, nel caso di controlli inps, il datore possa giustificare il mancato pagamento dei contributi per quel periodo. O, in alternativa una lettera di accordo tra le parti per il periodo di sospensione. Nel menù assunzione| Altre lettere e modelli| “richiesta di aspettativa” trova un fac simile pronto da stampare”.
2. Se si tratta si assenza di minimo una settimana, nell’inserimento mensile va indicato il codice AD (senza alcuna specifica di ore) di assenza per sospensione per tutti i giorni consecutivi anche non lavorativi. Tale codice non prevede il pagamento della retribuzione e dei contributi, e, se segnato per più di metà mese all’interno dello stesso mese, non prevede nemmeno la maturazione dei ratei tfr, ferie e 13esima.
Si precisa che il codice A significa Assenza occasionale e va indicata nel caso di pochi giorni di assenza (meno di una settimana). A va indicato solo per i giorni lavorativi e prevede la maturazione dei ratei tfr, ferie e 13esima.
3. Una volta elaborati i cedolini del trimestre consigliamo di elaborare il mav in inps online con webcolf, in modo che, per tale periodo, non vengano pagati i contributi. (si veda il paragrafo 10.2 “elaborazioni mav in inps online”).
4. Alla fine del trimestre, dopo circa un mese, consigliamo di comunicare la sospensione all'inps entrando in assunzione | servizi al cittadino | servizi di rapporto di lavoro domestico | estratto contributivo e cliccare sull'icona della segnalazione. Si invia la segnalazione in cui si dichiara il periodo di assenza come motivazione del mancato pagamento dei contributi per quel periodo. (In questo modo si evita che l’inps invii degli avvisi bonari ai quali rispondere per avere l’annullamento).
n.b.Festività e sospensione.
Se la festività cade durante il periodo di assenza non retribuita essa non va pagata e quindi va sempre segnato, per quel giorno AD e non F.
Per ulteriori informazioni si legga il manuale aggiornato di webcolf cliccando qui!